STATUTO CIMO – ASMD


(approvato dall’Assemblea Nazionale Assemblea Nazionale 26/01/2011)

 

 

 

Art. 1
Denominazione e rappresentatività

  1. CIMO – ASMD (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – Associazione Sindacale Medici Dirigenti) rappresenta sindacalmente i medici chirurghi, i medici veterinari e gli odontoiatri, in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro, a vantaggio del quale svolgono attività professionale.

Art. 2
Sede

  1. La sede legale dell’Associazione coincide con la sede nazionale dell’Associazione in Roma.

Art. 3
Scopi

  1. CIMO-ASMD è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
    a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità del medico ed il suo ruolo sociale;
    b) promuovere e sostenere l’unità di tutti i medici, onde conferire maggiore forza sindacale all’intera categoria;
    c) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici nell’ambito della professione e dei servizi sanitari;
    d) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni mediche nazionali ed internazionali;
    e) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O., al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;
    f) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.
    2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, CIMO-ASMD può sviluppare ogni più opportuna iniziativa ed, in particolare:
    a) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;
    b) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l’adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.
    3. Ai fini e per gli effetti delle vigenti disposizioni tributarie CIMO-ASMD:
    a) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
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    b) prevede di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito – ove previsto – l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    d) prevede la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
    e) utilizza il patrimonio per realizzare l’interesse del sindacato e dei suoi iscritti.

Art. 4
Adesioni

  1. Possono aderire personalmente a CIMO-ASMD, secondo la competenza territoriale del luogo di lavoro, tutti i medici, medici veterinari ed odontoiatri che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.
    2. L’adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento ad altre strutture.
    3. I medici iscritti collocati in aspettativa senza assegni mantengono l’adesione a CIMO-ASMD per tutto il periodo dell’aspettativa.

Art. 5
Struttura dell’Associazione

  1. CIMO-ASMD si articola in:
    – Sezioni Aziendali;
    – Sezioni Provinciali;
    – Federazioni Regionali;
    – Settori Specifici.
    2. Sono Organi periferici di CIMO-ASMD:
    – le Assemblee delle Sezioni di Azienda;
    – il Consiglio di Azienda;
    – i Segretari delle Sezioni di Azienda;
    – il Consiglio Provinciale;
    – il Segretario Provinciale;
    – il Consiglio Regionale;
    – il Segretario Regionale;
    – il Coordinatore di Settore.
  2. Sono Organi centrali di CIMO-ASMD:

– il Presidente Nazionale;
– il Consiglio di Presidenza;
– la Direzione Nazionale;
– l’Assemblea Nazionale;
– il Collegio Nazionale dei Probiviri;
– il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

Art. 6
Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche

 

  1. Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico come centrale, ha durata quadriennale. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario, Segretario Nazionale Organizzativo e Segretario Nazionale Amministrativo non sono rinnovabili nella stessa persona per più di due mandati consecutivi.
    2. Sono eleggibili alle cariche gli iscritti nella specifica Federazione, Sezione o Settore in regola con il pagamento delle quote sindacali.
    3. Gli iscritti che hanno cessato l’attività lavorativa mantengono la carica (eccetto quelle aziendali dalle quali decadono) fino alla scadenza naturale del mandato.
    4. Le cariche di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei conti sono incompatibili con quella di Segretario Regionale Amministrativo.
    5. Le cariche aziendali, provinciali, regionali, di settore e nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente: del Segretario Aziendale, Provinciale e Regionale, del Coordinatore di Settore e del Presidente Nazionale.
    6. Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del presente Statuto, nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all’art. 18.
    7. Il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza naturale, ferma la durata quadriennale della carica, e nei trenta giorni successivi in ipotesi di altra causa di decadenza, salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 2.

Art. 7
Sezioni di Azienda

  1. La Sezione di Azienda è costituita da tutti gli iscritti CIMO-ASMD appartenenti alla stessa Azienda (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera autonoma, istituto di ricovero e cura, altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, accreditate o non). Essa è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti.
    2. L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.

Art. 8
Sezioni Provinciali

  1. La Sezione Provinciale è costituita dalle Sezioni di Azienda appartenenti ad aziende aventi sede legalenel territorio della provincia.
    2. Per gli Enti, diversi dalle Aziende Sanitarie, con articolazioni organizzative diffuse in più province vale il criterio dell’appartenenza territoriale di ciascun presidio.
    3. La Sezione Provinciale è retta da un Segretario che, per ciò stesso, diventa componente del Consiglio Provinciale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
    4. Il Consiglio Provinciale è composto dal Segretario Provinciale, dal Vicesegretario Provinciale Vicario, dai Segretari e dai Consiglieri Aziendali, dagli eventuali Rappresentanti dei Settori Specifici e, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale, dai Consiglieri Regionali e Nazionali che svolgono attività lavorativa nella provincia.
    5. L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della sezione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.

Art. 9
Federazioni Regionali

  1. Le Federazioni Regionali sono costituite dalle Sezioni Provinciali comprese nel territorio della Regione. Ogni Federazione Regionale è retta da un Segretario che, per ciò stesso, diventa membro del Consiglio Regionale e che la rappresenta a tutti gli effetti.
    2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari Provinciali della Regione e dagli altri Consiglieri Regionali eletti, dagli eventuali rappresentanti dei Settori Specifici di cui all’art. 10, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che svolgono attività lavorativa nella Regione e dai Consiglieri Nazionali eletti dalla Regione.
    3. L’organizzazione, gli organi e le modalità di elezione alle cariche della Federazione sono determinate dallo specifico regolamento, che terrà conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.
    4. Le Federazioni Regionali sono amministrativamente autonome e redigono un proprio bilancio distinto e separato da quello nazionale, che deve essere approvato dagli organi regionali competenti entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 10
Settori specifici e Coordinamenti

  1. I Settori Specifici e i Coordinamenti sono articolazioni organizzative interne dell’Associazione: i primi raggruppano dirigenti aggregati in preesistenti forme associative; i secondi si riferiscono a dirigenti cui si applica un contratto di lavoro ovvero pensionati o non strutturati.
    2. Spetta alla Direzione Nazionale l’approvazione di Regolamenti per ciascuno Settore Specifico o Coordinamento, con cui vengono definiti l’articolazione territoriale, le modalità di elezione dei rappresentati a livello provinciale, regionale e nazionale e relativi diritti, nonché gli aspetti economici.
    3. La costituzione e lo scioglimento del Settore Specifico competono all’Assemblea Nazionale. La costituzione, modifica e scioglimento del Coordinamento competono alla Direzione Nazionale.
    4. Sono costituiti i Settori Specifici “Dirigenza Medica SNAMI” e “Dirigenza Medica ASPOI” quale articolazioni organizzative interne dell’Associazione.
    5. Sono costituiti i seguenti Coordinamenti, ognuno dei quali si rapporta ad un Coordinatore Nazionale di Settore:
    a) donne medico;
    b) dirigenti medici odontoiatri del SSN;
    c) dirigenti veterinari dipendenti del SSN;
    d) dirigenti medici e veterinari del Ministero della Salute;
    e) medici della specialistica ambulatoriale territoriale e della medicina dei servizi;
    f) medici dipendenti dagli ospedali classificati e dalla ospedalità privata;
    g) medici dipendenti e convenzionati dell’emergenza e del 118;
    h) dirigenti medici del territorio dipendenti del SSN;
    i) medici universitari;
    j) medici pensionati;
    k) medici non strutturati, inclusi i libero professionisti e gli specializzandi.

Art. 11
Commissariamento

  1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto, rispettivamente su richiesta motivata del Segretario Regionale o della Direzione Nazionale, l’incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni provinciali o delle Federazioni Regionali nella fase di costituzione delle medesime e sino all’insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento applicativo.
    2. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza e salvo successiva ratifica della Direzione Nazionale, ha inoltre la facoltà di conferire ad un iscritto, qualora si verificassero negli Organismi di cui all’art. 5, comma uno, del presente Statuto situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell’operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie, l’incarico di Commissario straordinario dei suddetti Organismi.
    3. Il Segretario Regionale, di concerto con il Segretario Provinciale, ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l’incarico di Commissario straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni di Azienda di cui all’art. 7, nella fase di costituzione delle medesime e sino all’insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del
    presente Statuto e del Regolamento applicativo.
    4. La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Art. 12
Presidente Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti.
    2. In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del Presidente stesso, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In tutte le ipotesi di vacanza permanente, si applica l’art. 6 comma 5 ed il Vicepresidente Vicario convoca e riunisce entro 45 giorni l’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente e di tutte le cariche elettive nazionali di cui all’art. 13 comma 1 lett. b).
    3. Il Presidente esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
    a) convoca gli organi centrali dell’Associazione;
    b) presiede il Consiglio di Presidenza ed la Direzione Nazionale:
    c) è garante dell’esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità ed urgenza assume decisioni, salvo ratifica dell’organo statutariamente competente;
    d) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari della Associazione, nell’ambito degli indirizzi dati dall’Assemblea e dalla Direzione Nazionale, vigila sull’osservanza delle norme statutarie;
    e) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale adottati dagli Organi centrali;
    f) propone alla Direzione Nazionale ed al Consiglio di Presidenza gli incarichi funzionali da attribuire.

Art. 13
Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea Nazionale:
    a) detta le linee di indirizzo per la politica sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività della Associazione, demandandone l’esecuzione agli altri competenti organi centrali;
    b) elegge il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, 12 membri della Direzione Nazionale (di cui 5 come membri del Consiglio di Presidenza); 3 Probiviri effettivi e 2 supplenti; 3 Revisori dei conti effettivi e 2 Revisori dei conti supplenti, con le modalità previste dal regolamento;
    c) approva lo statuto dell’Associazione e le sue eventuali modifiche.
    2. L’Assemblea Nazionale è costituita:
    a) dal Presidente Nazionale;
    b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
    c) dai Segretari Regionali;
    d) dai Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dal regolamento;
    e) dai membri della Direzione Nazionale diversi dai Segretari Regionali;
    f) dagli ex Presidenti Nazionali;
    g) dagli iscritti in distacco sindacale;
    h) dai rappresentanti dei Settori Specifici, secondo quanto previsto dal regolamento.
    3. I Segretari Regionali possono essere sostituiti, nell’esercizio delle loro prerogative di rappresentanza e di voto, dal rispettivo Vicesegretario Vicario senza necessità di delega, in caso d’impedimento di quest’ultimo da un Consigliere Regionale espresso dalla Federazione
    Regionale di competenza con delega scritta. In assenza degli altri Consiglieri Nazionali di cui al comma 2, punto d) i voti relativi vengono espressi in Assemblea Nazionale dal rispettivo Segretario Regionale.
    4. I Consiglieri Nazionali di cui ai punti e) e g) del comma 2, possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali, se destinatari di specifica delega. I Consiglieri Nazionali di cui al punto h) possono delegare iscritti della stesso settore che rappresentano.
    5. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio di Presidenza ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri Nazionali. L’Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste.
    6. La convocazione avviene con comunicazione scritta, inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato, contenente l’ordine del giorno dei lavori; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno, con un intervallo di almeno un’ora dalla prima. In caso di particolare urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 ore.
    7. In prima convocazione l’Assemblea Nazionale decide validamente se è rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione decide a maggioranza dei voti presenti. Tuttavia, qualora il numero dei presenti sia inferiore ad un quarto degli aventi diritto, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti presenti.
    8. L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Consigliere Nazionale eletto alla funzione all’apertura dei lavori, su proposta del Segretario Nazionale Organizzativo.

Art. 14
Direzione Nazionale

  1. La Direzione Nazionale è organo deliberante e di controllo.
    2. È costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo, da dodici membri eletti dall’Assemblea Nazionale, da quattro membri nominati dal Consiglio di Presidenza e dai 20 Segretari Regionali, che esprimono il voto in proporzione al numero degli iscritti della propria Regione, determinati come da regolamento.
    3. Le riunioni della Direzione Nazionale, da tenersi almeno ogni quattro mesi, devono essere convocate in forma idonea con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso può essere di 48 ore. La Direzione Nazionale delibera validamente, in seconda convocazione,a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero.
    4. La Direzione Nazionale:
    a) approva il conto consuntivo entri il 31 maggio di ogni anno;
    b) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    c) delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, l’entità della quota individuale degli iscritti e la porzione della suddetta quota di spettanza della Segreteria nazionale amministrativa; gli eventuali contributi supplementari a carico delle Federazioni Regionali in rapporto ad spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie.
    d) delibera la partecipazione e la costituzione degli organismi di cui all’art. 3 comma 2 e provvede su ogni conseguente decisione di carattere esecutivo, compresa la nomina dei rappresentanti di CIMO-ASMD negli Organismi di cui al medesimo articolo;
    e) esercita attività di vigilanza e controllo sull’operato dei propri rappresentanti in seno agli stessi Organismi fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti costituenti straordinaria amministrazione;
    f) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sull’attività degli Organi periferici e dei Settori specifici;
    g) autorizza il rilascio di garanzie che impegnino direttamente l’Associazione in favore di Organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri Rappresentanti;
    h) emana specifici Regolamenti applicativi del presente Statuto, compreso quello relativo alla competenza delle spese e dei rimborsi;
    i) ratifica la nomina e la revoca del Direttore del giornale, degli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale, dei responsabili di uffici o incarichi e dei membri di commissioni;
    j) può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per dibattere ed esaminare problemi di interesse generale.
    5. I Coordinatori Nazionali di Settore sono membri della Direzione Nazionale, con diritto all’espressione di voto nei limiti previsti dal Regolamento.
    6. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla stessa Direzione Nazionale o dal Presidente.

Art. 15
Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza è Organo esecutivo dell’Associazione.
    2. Il Consiglio di Presidenza:
    a) ha funzioni consultive nei confronti del Presidente;
    b) delibera su quanto ad esso è esplicitamente demandato da altri organismi e sulle questioni amministrative all’interno dei capitoli del bilancio preventivo approvato;
    c) dà esecuzione alle decisioni della Direzione Nazionale;
    d) nomina e revoca quattro membri della Direzione Nazionale, il Direttore del giornale, gli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale, i responsabili di uffici o incarichi ed i membri di commissioni.
    3. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo e dai cinque membri eletti dall’Assemblea Nazionale, ai quali il Presidente affida specifici incarichi.
    4. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
    5. Il Consiglio di Presidenza può richiedere, a maggioranza degli aventi diritto di voto, al Presidente la convocazione della Direzione Nazionale e la convocazione dell’Assemblea Nazionale; alle richieste si fa seguito nei successivi 30 giorni.
    6. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla Direzione Nazionale o dal Presidente.
    Art. 16

Segretario Nazionale Organizzativo
1. Il Segretario Nazionale Organizzativo intrattiene rapporti di natura organizzativa con gli organi periferici, vigilando sul rispetto delle norme statutarie; svolge tutti i compiti di Segreteria anche relativi al funzionamento degli organi centrali; ratifica le nomine degli Organi delle Federazioni Regionali e dei Consiglieri Nazionali; ha in consegna e tiene aggiornato l’elenco degli iscritti all’Associazione.
2. E’ responsabile della redazione in forma sommaria dei verbali delle sedute degli organi centrali, che devono essere controfirmati da chi presiede l’Organo collegiale ed essere approvati nella seduta successiva dell’Organo medesimo. In caso di assenza od impedimento del Segretario Nazionale Organizzativo, la redazione e la sottoscrizione del verbale viene affidata ad un componente dell’organo riunito.
3. Provvede, in collaborazione con il Segretario Nazionale Amministrativo, a determinare entro il 31 marzo di ogni anno, i voti esprimibili in Assemblea Nazionale e negli Organi periferici dell’Associazione, sulla base delle previsioni regolamentari ed a comunicarlo ai Segretari Regionali e Provinciali interessati.

Art. 17
Segretario Nazionale Amministrativo

  1. Il Segretario Nazionale Amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; può effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione della Direzione Nazionale, presso gli intermediari finanziari; può, su autorizzazione della
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    Direzione Nazionale, richiedere eventuali affidamenti bancari; può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi; cura e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; predispone e sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale il conto consuntivo per l’esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; provvede a tenere aggiornato l’inventario dei beni nazionali dell’Associazione, compresi quelli concessi in comodato alle strutture periferiche.
    2. Intrattiene i necessari rapporti con i responsabili amministrativi periferici; sollecita e cura l’esazione diretta o indiretta delle quote.

Art. 18
Quote

  1. La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata all’Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all’Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.
    2. Le quote degli iscritti di norma vengono riscosse dalle Federazioni Regionali in nome e per conto della Associazione.
    3. In ogni caso la porzione delle suddette quote di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa deve concretamente pervenire alla stessa con cadenza trimestrale. In caso di ritardo ingiustificato superiore ad un mese, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al prime rate in vigore al momento della scadenza del versamento.
    4. Le modalità di riscossione delle quote degli iscritti sono deliberate dalla Direzione Nazionale.

Art. 19
Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
    2. Il Collegio effettua il riscontro contabile dei bilanci nazionali e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e riferisce alla Direzione Nazionale in occasione dell’approvazione del conto consuntivo.
    3. I revisori dei conti partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale nelle quali si discuta di bilancio o di impegni straordinari di spesa.

Art. 20
Collegio Nazionale dei Probiviri – Disciplina

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che siede presso la Sede legale dell’Associazione, è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti.
    2. Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare:
    a) fatti di indegnità morale, di violazione della deontologia professionale e di violazione delle normestatutarie;
    b) condotte incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dagli Organi statutari.
    3. Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono:
    a) la censura;
    b) la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due;
    c) l’espulsione.
    4. Le sanzioni sono decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Nazionale Organizzativo e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.
    5. Contro le decisioni del Collegio che comminano sanzioni è ammesso ricorso, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal pervenimento della comunicazione della sanzione irrogata, alla Direzione Nazionale, in composizione limitata a cinque membri designati dalla stessa.
    6. Tanto il Collegio quanto la Direzione decidono senza particolari formalità di procedura con la facoltà di delegare ad un proprio componente l’esecuzione di singoli atti istruttori, sentito l’interessato, ove lo richieda. In caso di ricorso sono acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e disposta, in caso di necessità, ulteriore istruttoria.
    7. Le decisioni, congruamente motivate, vanno depositate entro sessanta giorni.
    8. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì quale arbitro amichevole compositore nelle controversie tra associati e tra associati e l’Associazione.
    9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri verifica, se richiesto, la compatibilità dei regolamenti di cui agli art. 7 comma 2, 8 comma 5 e 9 comma 3 rispetto alla coerenza dei medesimi con l’impostazione strutturale dell’associazione e le prerogative di ogni sua singola struttura. Ove rilevi ipotesi di incompatibilità le segnala all’organo che ha redatto il regolamento invitandolo entro un termine congruo ad adottare le opportune modifiche.

Art. 21
Modifiche statutarie

  1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto vanno formalizzate esclusivamente, con motivata relazione, alla Direzione Nazionale dal Presidente Nazionale o da membri dell’Assemblea Nazionale che raggiungano almeno un quinto degli aventi diritto.
    2. Tali proposte, previo esame in seno alla Direzione Nazionale per opportune osservazioni o suggerimenti, debbono essere poste all’ordine del giorno di un’Assemblea Nazionale, appositamente convocata con preavviso di almeno un mese, entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Sede Nazionale.
    3. Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro dell’Assemblea Nazionale contestualmente alla convocazione della stessa.

Art. 22
Norma di rinvio

  1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.